IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA PREVALE SULLE SPECIFICHE TECNICHE SE LE PRESTAZIONI SONO GARANTITE (68.4)
In tema di appalti di forniture, il principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 impone alla stazione appaltante di accettare prodotti che offrano prestazioni pari o superiori a quelle richieste dal capitolato, anche se realizzate con accorgimenti tecnici differenti. La conformità tecnica di un prodotto può essere confermata mediante certificazioni e prove di laboratorio prodotte anche in pendenza di giudizio, qualora queste abbiano valore ricognitivo di una qualità prestazionale posseduta dal bene sin dal momento dell'offerta.
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