IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NON SANA LA MANCANZA DI REQUISITI TECNICI MINIMI STRUTTURALI (68.7)
Nelle gare pubbliche, il principio di equivalenza non consente di sanare la carenza di elementi strutturali dell'offerta tecnica qualora questi siano stati espressamente indicati dalla stazione appaltante come requisiti minimi indispensabili e prescritti a pena di esclusione. La mancanza di tali caratteristiche integra l'assenza di una condizione di partecipazione oggettiva, rendendo l'offerta non conforme al bando e precludendo alla commissione giudicatrice l'esercizio di margini di discrezionalità valutativa in ordine a soluzioni tecniche alternative, in assenza di una previa e puntuale motivazione sulla sussistenza di una reale equivalenza funzionale.
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