IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA NON OPERA IN ASSENZA DI REQUISITI TECNICI MINIMI ESSENZIALI (68.4)
In tema di appalti pubblici di forniture, il principio di equivalenza non è applicabile per aggirare la mancanza di un requisito minimo di funzionalità o prestazione richiesto espressamente dalla stazione appaltante. Ne consegue che, se il capitolato prevede un unico dispositivo operante contemporaneamente su diversi tipi di carichi, l'offerta di prodotti che operano solo in via successiva integra una difformità tecnica essenziale che deve condurre all'esclusione del concorrente, stante il vincolo di autovincolo della Pubblica Amministrazione alla propria disciplina di gara.
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