Giurisprudenza e Prassi

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI - RICHIESTA DI ACCESSO A TALI INFORMAZIONI - OBBLIGO PER LA PA DI MOTIVARE IL DINIEGO ALL'ACCESSO

CORTE GIUST EU CONCLUSIONI 2021

«1) Gli articoli 21, 50 e 55 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE non impongono necessariamente che l’amministrazione aggiudicatrice fornisca a un partecipante alla procedura di appalto, che impugna dinanzi ad essa la valutazione delle offerte, tutti i dati dell’offerta presentata dall’offerente selezionato.

Quando statuisce sul ricorso diretto contro la decisione di valutazione delle offerte, l’amministrazione aggiudicatrice deve motivare la propria risposta illustrando i motivi della sua decisione, al fine di consentirne un’impugnazione efficace dinanzi a un organo di controllo. L’obbligo di motivazione non implica, di per sé, la divulgazione delle informazioni riservate che le siano state trasmesse, qualora ritenga che tale divulgazione non sia opportuna.

2) Gli articoli 1 e 2 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, devono essere interpretati nel senso che non vietano:

– che la decisione dell’amministrazione aggiudicatrice di non divulgare le informazioni riservate fornite nell’offerta di un partecipante alla gara d’appalto sia impugnata separatamente dinanzi agli organi giurisdizionali;

– che la normativa nazionale imponga all’interessato di proporre in primo luogo, dinanzi all’amministrazione aggiudicatrice, un ricorso contro la decisione di quest’ultima che respinge la domanda di accesso alle informazioni riservate;

– che l’interessato proponga un ricorso dinanzi a un giudice solo in relazione al diniego di fornirgli le informazioni richieste.

3) Gli articoli 1 e 2 della direttiva 89/665 devono essere interpretati nel senso che l’organo competente a riesaminare le decisioni dell’amministrazione aggiudicatrice:

– deve avere il potere di annullare le decisioni prese dall’amministrazione aggiudicatrice in merito alla divulgazione delle informazioni riservate messe a sua disposizione e di ordinare, se del caso, che siano messe a disposizione del ricorrente;

– può, se il diritto nazionale lo consente, valutare d’ufficio la legalità degli atti dell’amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto delle informazioni riservate messe a sua disposizione».

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APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
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