Giurisprudenza e Prassi

INAPPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE APERTE AL MERCATO SENZA LIMITAZIONI (49.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - CATANZARO Sentenza 2024

Nelle procedure di gara sotto soglia comunitaria, qualora l'amministrazione scelga di esperire un'indagine di mercato aperta a tutti gli interessati senza porre limiti al numero dei partecipanti, non opera il principio di rotazione nei confronti del gestore uscente. La massima apertura al mercato neutralizza infatti il rischio di cristallizzazione di posizioni di vantaggio, rendendo illegittima l'esclusione automatica del precedente contraente fondata esclusivamente sul divieto di reiterazione dell'affidamento.

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