Giurisprudenza e Prassi

COLLEGAMENTO SOSTANZIALE TRA IMPRESE: ELUSIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E RICORSO INAMMISSIBILE PER CARENZA DI INTERESSE (49.2)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2025

In base all'art. 49 del D.lgs. n. 36 del 2023, il principio di rotazione vieta nuovi affidamenti diretti all'operatore economico uscente in caso di appalti aventi valore inferiore alle soglie unionali, assicurando altresì l'apertura del mercato a nuovi operatori (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, Sentenza 02/12/2024, n. 6731).

Nel caso di specie, è stato eccepito che il servizio controverso (ora affidato direttamente a H. S.r.l.) era stato espletato, nella qualità di gestore uscente, dalla società G. S.r.l. immediatamente prima dell’affidamento oggetto di impugnazione.

L’impresa ricorrente (Q. S.r.l.), che contesta la legittimità dell’attuale affidamento, sarebbe sostanzialmente riconducibile al gestore uscente, sussistendo elementi concordanti che dimostrerebbero il collegamento sostanziale tra la ricorrente Q. S.r.l. e G. S.r.l.

Pertanto, essendo ravvisabile un collegamento sostanziale tra la ricorrente e il gestore uscente, il principio di rotazione impedirebbe, in ogni caso e indipendentemente dalla fondatezza del ricorso, l’affidamento del servizio all’impresa ricorrente che, di conseguenza, non avrebbe alcun interesse giuridicamente rilevante all’annullamento del provvedimento di affidamento diretto.

Il Collegio ritiene che l’affidamento diretto di un servizio ad un operatore economico sostanzialmente riconducibile, per la presenza di molteplici e concordanti elementi, al gestore uscente, configuri elusione al principio di rotazione che vieta due consecutivi affidamenti diretti di un appalto allo stesso operatore economico.

Pertanto, l’impresa ricorrente non potrebbe aspirare a conseguire l’affidamento del servizio nel caso di annullamento, per illegittimità, dell’affidamento diretto del servizio stesso all’impresa controinteressata.

Ne deriva la inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, non potendo la ricorrente trarre alcuna utilità dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione.

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