PESO PREPONDERANTE AL CRITERIO DI PROSSIMITA' PER L'IMPIANTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI: LEGITTIMO (108.4)
È indubbio infatti che, proprio nella logica della “valutazione ambientale effettiva”, rivesta un peso rilevante il costo ambientale della movimentazione dei rifiuti, soprattutto se la distanza dal centro di stoccaggio a quello di recupero è significativa: ciò non solo per le emissioni inquinanti dei mezzi pesanti, ma anche per l’aggravarsi del processo di putrescibilità derivante da un più prolungato stazionamento degli scarti alimentari nel centro di raccolta (conseguente alla inevitabile riduzione del numero di consegne settimanali) e, durante le operazioni di trasporto, nei cassoni degli autocarri. A tal riguardo, è doveroso evidenziare che l’impianto di destinazione della M. s.p.a. dista ben 179 km dal centro di stoccaggio, a fronte dei 51,6 km dell’impianto di B. s.p.a. e dei 72,6 km di quello di A. s.p.a. (cfr. doc. 7 di parte attrice). Una distanza considerevole che, comunque, ha permesso alla ricorrente di ottenere 14,41 punti in tutti e tre i lotti, a dimostrazione del fatto che la formula di calcolo del punteggio attribuibile al criterio della distanza non ha intaccato l’effettività del confronto concorrenziale.
Del resto, prova troppo l’affermazione della ricorrente per cui, se si considerano le emissioni generate dal trasporto della FORSU (5.6 kg CO2/ton FORSU per 100 km), “il vantaggio ambientale di un impianto di ultima generazione (ossia che recupera CO2) è sempre prevalente e cioè compensa interamente la CO2 emessa per il trasporto sino alla distanza di circa 2800 km, impiegando autocarri con emissioni pari alla media del circolante europeo”. Considerando come criteri di aggiudicazione soltanto le tecnologie offerte dall’impianto di recupero, verrebbe di fatto neutralizzato il principio di prossimità nella gestione della FORSU, con evidenti ricadute negative in materia di costi per il trasporto a carico della stazione appaltante e di regolare e tempestiva esecuzione del servizio (previsto in 2/3 carichi a settimana da una stazione di stoccaggio con capienza limitata).
Il peso preponderante assegnato al criterio di prossimità non contrasta con il principio di ragionevolezza poiché è volto a soddisfare l’interesse pubblico di ridurre al minimo gli ineliminabili rischi di carattere ambientale e sanitario derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, oltreché i costi per il trasporto gravanti sulla Stazione appaltante.
La scelta discrezionale dei criteri di aggiudicazione operata dalla stazione appaltante non viola l’art. 108, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui “l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto”. Detti aspetti, con specifico riguardo al trattamento dei rifiuti biodegradabili, sono invero tutti compendiati nel criterio volto a “limitarne il più possibile la movimentazione”.
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