PRINCIPIO DI INVARIANZA DELLA SOGLIA DI ANOMALIA: L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SEGNA IL MOMENTO DELLA SUA "CRISTALLIZZAZIONE" (108.12)
Il “principio di invarianza” di cui al comma 12 di tale art. 108 prevede l’immodificabilità della soglia di anomalia solo dopo il provvedimento di aggiudicazione.
In particolare, la norma in commento stabilisce che ogni variazione intervenuta dopo l’aggiudicazione, anche a seguito di pronunce giurisdizionali e tenuto conto dell’eventuale inversione procedimentale, non incide sul calcolo delle medie né sull’individuazione della soglia di anomalia fissata nei documenti di gara, né sugli altri lotti della stessa gara.
Di contro nella fase di valutazione delle offerte, l’amministrazione conserva la possibilità di ricalcolare la soglia di anomalia ogni volta che cambi il numero degli operatori ammessi, ma, come detto, solo fino al momento dell’aggiudicazione “definitiva”, momento dopo il quale la soglia diventa immodificabile.
La soglia di anomalia, infatti, essendo condizionata dal numero dei concorrenti e dall’importo dell’offerta da questi elaborata, può subire variazioni, qualora uno o più di uno dei concorrenti venga escluso ovvero riammesso alla gara.
La rideterminazione della soglia, in applicazione del meccanismo della regressione procedimentale, comporta la rinnovazione degli atti di gara successivi all’individuazione della prima soglia e la conseguente modifica della graduatoria già predisposta.
Come noto sul punto si è, peraltro, di recente pronuncia la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 77/2025, ha a tal proposito chiarito come la soglia di anomalia sia una funzione matematica dipendente dal numero e dall’entità delle offerte valide, sicché è razionale e necessario che essa venga determinata solo dopo l’accertamento definitivo dei soggetti legittimamente partecipanti.
L’inversione procedimentale non incide, dunque, sulla sostanza del procedimento, ma ne modifica solo l’ordine logico, senza anticipare gli effetti dell’aggiudicazione.
Di conseguenza, cristallizzare la soglia prima dell’aggiudicazione, in un momento in cui non è ancora certa la platea degli operatori legittimamente in gara, comprometterebbe proprio i valori costituzionali di imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa.
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