PROCEDURE SOTTOSOGLIA - SI APPLICA IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA (48)
Il Collegio ritiene di dover anzitutto rammentare che alla procedura di affidamento, oggetto del presente giudizio, relativa a forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, sono applicabili, ai sensi dell’art. 48, I comma, del d.lgs. 36/2023, i principi di concorrenza, di accesso al mercato, di imparzialità e non discriminazione di cui agli artt. 1 e 3 del ripetuto d.lgs. n. 36/2023. (…)
Non è poi revocabile in dubbio che di tali principi sia corollario quello di equivalenza, il quale “permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, sul presupposto che la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità”, evitando “un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta” (così, in motivazione C.d.S., III, 6 settembre 2023, n. 8189; conf. id. IV, 7 giugno 2021, n. 4353). (…) Ciò premesso, l’esclusione, per le ragioni prima riprodotte, si pone in contrasto con i principi sopra indicati: infatti (…), si deve supporre che, trattandosi di un farmaco essenziale, destinato a uso ospedaliero, l’inidoneità si debba riferire alle sue proprietà curative, cui già si è accennato.
(…) Orbene, come più volte ricordato, Clexane è per l’enoxaparina sodica il medicinale di riferimento, e dunque, dal punto di vista logico, prima ancora che tecnico-scientifico, lo stesso non può ritenersi in alcun modo “inidoneo” rispetto ai farmaci biosimilari, poiché è l’equivalenza delle proprietà curative di questi ultimi con il farmaco originator che consente di classificarli per tali, e dunque idonei, dopo le verifiche svolte da parte della European Medicine Agency (EMA) o dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
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