Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA FUNZIONALE - VALUTAZIONE DISCREZIONAE DELLA PA -ONERE PROBATORIO RICADE SULL'OE (79)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Solo fornendo solidi elementi scientifici l’appellante può scalfire la valutazione tecnico-discrezionale della P.A., inducendo il giudice ad approfondire i rilevi tecnici per poter arrivare a ritenere viziata la valutazione dell’Amministrazione sull’equivalenza di due prodotti sanitari: le valutazioni della stazione appaltante in ordine alla equivalenza o meno del prodotto offerto sono, infatti, espressioni di ampia discrezionalità e di conseguenza le relative censure, che investono il merito di tali valutazioni, sono sottratte al sindacato di legittimità, salva l'ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01/02/2024, n. 1019); in mancanza di solidi elementi di prova che dimostrino il contrario, come nel caso di specie, la valutazione della stazione appaltante risulta immune dai suddetti vizi.

La giurisprudenza ha ritenuto, con orientamento condivisibile, che la verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche minime richieste dalla lex specialis costituisce l'esito di un vaglio documentale condotto dalla Commissione sulla base del proprio apprezzamento, da considerare di per sé insuscettibile di revisione nella sede giurisdizionale in mancanza di chiari rilievi di illogicità ed erroneità manifesta (secondo i comuni principi in materia), il che porta a concludere che ciò che conta è che dall'offerta tecnica complessivamente considerata emerga il rispetto delle previsioni in questione secondo un non irragionevole apprezzamento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 2/10/2024, n. 7900; Cons. Stato, Sez. IV, n. 4353 del 2021).

Occorre considerare, infatti, che le specifiche tecniche relative al prodotto oggetto di gara sono funzionali al raggiungimento di determinati risultati in termini di efficacia e di sicurezza: i mezzi con i quali tali risultati possono essere conseguiti possono essere vari, perché ad esempio, l’innovazione tecnologica può garantire di raggiungere lo stesso risultato senza rischi ulteriori, facendo ricorso a mezzi innovativi rispetto al passato; disquisire quindi, specie in materia sanitaria, su elementi “minimi obbligatori” e “requisiti funzionali” comporta la frustrazione della funzione assegnata al principio di equivalenza che è diretto invece a garantire l’apertura del mercato alle innovazioni, demandando alla P.A. il potere di valutare in concreto (e non sulla base della mera descrizione del prodotto) se il dispositivo innovativo o comunque “diverso” da quello descritto nel capitolato garantisca la medesima efficacia a parità di rischio.

Tali principi sono stati già espressi dalla giurisprudenza: il principio di equivalenza (ricavabile dall’Allegato II.5 del D. Lgs. 36/2023, riproduttivo del previgente art. 68 del D. Lgs. 150/2016) è finalizzato a evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01/02/2024, n. 1019).

Il principio di equivalenza non può essere invece invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, finendo per costituire un aliud pro alio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 08/05/2023, n. 4624).

In ragione di ciò, si è evidenziato in giurisprudenza come il principio di equivalenza possa trovare applicazione, a rigore, solo con riferimento a quelle specifiche tecniche non qualificate come requisiti minimi obbligatori (cfr. Cons. St., sez. III, 10/02/2022, n. 1006).

Nondimeno ritiene il Collegio che, nel caso di specie, a differenza della fattispecie esaminata nella sentenza n. 4155/2024 non ricorrano ostacoli all’applicabilità del principio di equivalenza.

Difatti, tale principio, di derivazione unionale, attribuisce la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, in tal modo rispondendo, da un lato, ai principi costituzionali sia di imparzialità e buon andamento che di libertà d'iniziativa economica; dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vede quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.

Il predetto principio presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale 'conformità sostanziale' con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte (cfr. Cons. St., sez. V, 15/02/2024, n.1545; Cons. St., sez. III, 7 luglio 2021, n. 5169; id., sez. V, 25 marzo 2020, n. 2093).

In altri termini, il principio di equivalenza è finalizzato ad evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta; lo stesso presuppone quindi la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante quale 'conformità sostanziale' con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui quest’ultime siano nella sostanza soddisfatte.

Ne consegue che le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara non possono essere intese come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum, nel senso che le offerte sono ritenute rispettose della suddetta lex specialis laddove siano, comunque, capaci di conseguire il fine ultimo dell'affidamento (Consiglio di Stato, sez. III, 06/09/2023, n. 8189) (TAR Campania, Sez. V, 6 maggio 2024 n. 2959).

Passando al caso di specie occorre ribadire che la stazione appaltante – mediante il proprio organo tecnico – ha accertato l’equivalenza del prodotto offerto da Medline con quello descritto nel capitolato tecnico e detta valutazione risulta immune da vizi.

Non assume dunque rilievo il materiale utilizzato (acrilico) sul quale si è soffermato l’appellante, che è stato invece ritenuto ininfluente ai fini dell’equipollenza dalla stazione appaltante, con valutazione non affetta da evidenti vizi di illogicità ed irragionevolezza.



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