Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA DEL PRODOTTO OFFERTO: LEGITTIMI GLI SCOSTAMENTI MERAMENTE MARGINALI RISPETTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE (79)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

La Commissione ha ritenuto che la differenza di 1” nella diagonale dei monitor offerti non influisca sulla funzionalità, né sulla visibilità né sull’idoneità del dispositivo all’uso medico di questo essendo in grado di garantire una superficie visiva sufficiente per le applicazioni cliniche e chirurgiche.

La valutazione della Commissione risulta coerente con l’art. 18 del disciplinare (declinato espressamente “nel rispetto del principio di equivalenza”) e con i chiarimenti offerti dalla stazione appaltante circa la possibilità di fornire soluzioni alternative ai richiesti monitor di 50 pollici (non oggetto, peraltro, di specifica impugnazione).

Si tratta, quindi, di valutazione di cui non è stata dimostrata l’irragionevolezza e comunque conforme al principio di equivalenza che, come chiarito da una consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2021, n. 6035), permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica (al di là di un espresso richiamo negli atti di gara), in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.

Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (ex multis, Cons. di Stato Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5706).

Il principio di equivalenza è stato recepito dal Codice dei contratti laddove si prevede che la stazione appaltante non possa escludere un'offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento se il prodotto offerto non è "aliud pro alio", incontrando il concorrente che voglia presentare un prodotto (o servizio) equivalente a quello richiesto il solo limite della "difformità del bene rispetto a quello descritto dalla lex specialis", configurante ipotesi di "aliud pro alio non rimediabile" (Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)