Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA: CONSISTE NELLA VERIFICA CHE IL PRODOTTO RAGGIUNGA IL RISULTATO PERSEGUITO (79)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2025

In una gara d'appalto per la fornitura di apparecchiature elettromedicali, è illegittima l'ammissione di un operatore economico il cui prodotto risulti difforme rispetto a plurimi requisiti minimi inderogabili stabiliti dalla lex specialis, qualora la Commissione giudicatrice si limiti a richiamare genericamente il principio di equivalenza funzionale senza fornire una specifica motivazione tecnica sulle ragioni di omogeneità prestazionale. Tale carenza motivazionale è particolarmente grave laddove i requisiti mancanti consistano in parametri fisici e funzionali precisi, la cui osservanza è posta a presidio dell'adeguatezza della fornitura.

"La valutazione della Commissione avrebbe necessitato di una motivazione puntuale che desse conto delle ragioni per cui, nonostante la differenza sostanziale del prodotto offerto rispetto a quello richiesto, tuttavia lo stesso era stato ritenuto equivalente [...] in mancanza, la valutazione della Commissione appare irragionevole se la si rapporta alle oggettive difformità dello strumento offerto rispetto a quanto richiesto del bando di gara" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13.03.2025, n. 2066).

Il significato ultimo del principio di equivalenza è infatti “quello di evitare che le stazioni appaltanti, le quali, in ipotesi, all'atto di redazione del capitolato, non avendo specialistica conoscenza del singolo mercato di riferimento, non abbiano ben individuato tutte le caratteristiche di dettaglio dei prodotti ed in presenza di prodotti che pur pienamente e financo meglio garantirebbero le esigenze sottese alla gara, si trovino private della possibilità di conseguire l'offerta nel complesso migliore con una artificiosa riduzione della concorrenza per eccessiva rigidità della legge di gara" (TAR Milano n. 694/2024)” (T.A.R. Roma, sez. III, 29.11.2024, n.21463)

Parte della giurisprudenza ha operato una distinzione tra le "specifiche tecniche", rispetto alle quali il principio di equivalenza sarebbe sempre applicabile, e i "requisiti minimi obbligatori", che possono essere richiesti a pena di esclusione in quanto esprimono la definizione a priori dei bisogni dell'Amministrazione, e quindi hanno l'effetto di perimetrare a monte i tipi di prestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni. In relazione a questi ultimi, un orientamento ha ritenuto che non fosse applicabile il principio di equivalenza, altro, invece, “ha ritenuto il principio di equivalenza estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara, ma ciò ha fatto sulla scorta di un approccio "funzionale", ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa lex specialis emergeva che determinate caratteristiche tecniche erano richieste al fine di assicurare all'Amministrazione il perseguimento di determinate finalità, e dunque poteva ammettersi la prova che queste ultime fossero soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 6 settembre 2023, n. 8189).” (Consiglio di Stato sez. III, 09.05.2024, n. 4155).

Il principio di equivalenza funzionale, dunque, applicabile sia in caso "specifiche tecniche" sia in caso di “requisiti minimi obbligatori”, consiste in una verifica delle prestazioni offerte dal prodotto che, nonostante difetti di alcune caratteristiche previste dalla lex specialis, tuttavia consente di raggiungere il medesimo risultato perseguito dall’appalto attraverso soluzioni alternative, la verifica della cui adeguatezza è demandata alla Commissione di gara. Questa deve effettuare una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata (cfr. T.A.R. Bari, sez. III, 02.10.2024, n.1032)


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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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