Giurisprudenza e Prassi

L'ONERE DELLA PROVA DELL'EQUIVALENZA TECNICA GRAVA INTERAMENTE SULL'OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE (79.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA Sentenza 2024

In tema di appalti pubblici, il principio di equivalenza non può essere invocato per sanare l'offerta di prodotti che, per caratteristiche strutturali e materiali, configurino un 'aliud pro alio' rispetto a quanto previsto dalla lex specialis. Grava sull'operatore economico l'onere di dimostrare, mediante idonea documentazione tecnica prodotta in sede di gara, che il prodotto alternativo garantisce prestazioni pari o superiori a quello di riferimento, restando preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere a integrazioni istruttorie o valutazioni autonome in assenza di basi probatorie certe fornite dal concorrente.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati