CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO: ADEGUATO QUANDO LA S.A. PREDETERMINA IN MODO PRECISO L'OGGETTO DEL CONTRATTO (108)
La scelta di adottare il criterio del prezzo più basso non appare manifestamente illogica o arbitraria, dal momento che le caratteristiche dell'abbigliamento ad alta visibilità e dei DPI oggetto della fornitura, necessari ai fini del rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, devono presentare, necessariamente, dettagliate caratteristiche conformi agli standard dettati dalla normativa di settore, ritenute sufficienti a garantire la qualità richiesta.
Occorre peraltro ribadire che il principio di equivalenza, applicabile indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara, richiede una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, con il limite della difformità del bene (Cons. Stato, n. 5258/2019 cit.).
la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, 13 marzo 2018, n. .1609) che ha osservato come il criterio del prezzo più basso sia «circoscritto alle procedure per l'affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate», nel qual caso «può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell'allegato tecnico». È stato anche sottolineato che «il criterio del prezzo più basso è adeguato quando l'oggetto del contratto abbia connotati di ordinarietà e sia caratterizzato da elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire in condizioni analoghe il prodotto richiesto. In questo caso, la stazione appaltante, qualora sia in grado di predeterminare in modo sufficientemente preciso l'oggetto del contratto, può non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell'offerta, in quanto l'esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara è già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l'esigenza dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre 2018, n. 7131).
Altresì che la giurisprudenza più recente (T.A.R. Lazio, 26 febbraio 2025, n. 4221; T.A.R. Puglia, 2 ottobre 2024, n. 1032) ha ribadito che «il principio di equivalenza, quale canone immanente nelle procedure di gara, trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara, in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica, e che la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis [...]. Il principio di equivalenza, vigente negli appalti pubblici, sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata. Il principio trova il proprio limite nella difformità del bene 0 del servizio rispetto a quello descritto dalla lex specialis, ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliud pro alio non rimediabile (Cons. St., sez. V, 25 luglio 2019, n. 5258)».
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