PRINCIPIO DEL RISULTATO: NON PUO' PORSI IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA' E CON L'AUTOVINCOLO
Inoltre, l’invocazione del principio del risultato in questa sede si profila inconferente dal momento che l’esegesi seguita dalla Commissione e avallata dal giudice di prime cure giunge a forzare effettivamente il dettato della lex specialis spacciandola per “interpretazione complessiva e sistematica”, in funzione del perseguimento del risultato di maggiore convenienza della stazione appaltante: tuttavia, la latitudine del principio del risultato nella vigente disciplina codicistica non si spinge sino a sacrificare i concorrenti principi di legalità, trasparenza e concorrenza bensì ne presuppone il rispetto (art. 1, co. 1 d.lgs. 36/2023). Sempre per restare sul terreno dei principi dei contratti pubblici, l’operato della Commissione nella fattispecie in esame si è posto inoltre in diretto contrasto col principio di autovincolo – discostandosi sostanzialmente dalla previsione della lex specialis -, nonché con quello della fiducia, dell’affidamento e di par condicio creditorum, principi irrimediabilmente frustrati da un’applicazione imprevedibile e non lineare della, pur chiara, disciplina di gara.
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