Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DEL RISULTATO - CRITERIO INTERPRETATIVO ANCHE PER PROCEDURE NON DISCIPLINATE DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (1)

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2024

Ciò risulta altresì coerente con il “principio del risultato”, che sebbene sia stato reso solo di recente esplicito dal nuovo Codice dei contratti pubblici del 2023 (art. 1 del D. Lgs. n. 36 del 2023), lo stesso doveva ritersi già “immanente” nel sistema quale espressione dell’Amministrazione di risultato e del principio di buon andamento dell’attività amministrativa (art. 97 Cost.). Di conseguenza, il risultato può essere adottato dal Giudice quale criterio orientativo e interpretativo anche per i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di procedure ad evidenza pubblica non rette dal citato D. Lgs. n. 36 del 2023 (Consiglio di Stato, V, 27 febbraio 2024, n. 1924), dando prevalenza a elementi di carattere sostanziale rispetto a quelli puramente formali, non posti a presidio di interessi meritevoli di tutela, al fine di privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica. Del resto, è stato affermato che il principio del risultato – che non deve essere posto in chiave antagonista rispetto al principio di legalità (Consiglio di Stato, III, 26 marzo 2024, n. 2866) – «concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad “ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo”, facendo “transitare nell’area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili”» (Consiglio di Stato, VI, 4 giugno 2024, n. 4996; anche, III, 26 marzo 2024, n. 2866; III, 15 novembre 2023, n. 9812).

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