PRINCIPI DI RISULTATO ED EFFICIENZA - PRINCIPI PAR CONDICIO E AUTORESPONSABILITA' - NO SOVRAPPOSIZIONE
Il requisito tecnico professionale di partecipazione va verificato rispetto ad una determinata attività e non rispetto ad un contratto – come sostiene l’appellante - che rileva invece sul piano probatorio.
Non vi è stata in questo caso alcuna lettura superficiale degli atti di causa da parte del T.a.r., come infondatamente eccepito dalla appellante, né il rigoroso sviluppo argomentativo del giudice di prime cure può essere tacciato di esasperato formalismo, in contrasto con i principi di efficienza e di risultato, essendosi invero egli attenuto ad una piana applicazione del principio della par condicio che una riqualificazione della domanda ex post, sulla base dei contratti indicati, – pur sollecitata dall’appellante - avrebbe invece sovvertito.
In particolare i principi del risultato e della efficienza predicati dall’art. 1 del d. lgs. 36/2023, sebbene non applicabili al caso di specie ratione temporis essendo il bando stato pubblicato in data anteriore, non possono comunque sovvertire le regole di svolgimento della gara ed i concorrenti principi di par condicio e di autoresponsabilità nella presentazione delle dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara, come chiarito anche dalla Corte di giustizia UE in materia di soccorso istruttorio (si veda infra).
Inoltre i titoli contrattuali, in quanto prove documentali, non rilevano in sé ma nella misura e per le finalità indicate dal partecipante nella domanda di partecipazione; se costui li menziona per dimostrare la propria perizia professionale come trasportatore di rifiuti non può successivamente spendere anche la qualifica di intermediario solo perché i predetti titoli comprovano anche questo tipo di attività, rivelatasi successivamente necessaria per integrare un requisito minimo di partecipazione: ciò che rileva è il contenuto della dichiarazione del partecipante che delimita la rilevanza probatoria dei documenti indicati a comprova e non viceversa, come assume l’appellante.
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