Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DEL "ONCE ONLY": PER IL CONSIGLIO DI STATO NON E' INVOCABILE PER LE CARENZE DELL'OFFERTA TECNICA (99.3)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

L’art. 99 comma 3 del Codice dei contratti pubblici è richiamato dall’appellante a sostegno delle proprie ragioni.

Ma si tratta di un richiamo che non giova poiché:

a) la legge di gara era chiarissima nello stabilire che i lavori analoghi dovessero essere comprovati con apposita documentazione (CEL, SAL, Certificato di pagamento, eventualmente accompagnati dalle relative fatture quietanzate, certificati di collaudo);

b) l’art. 99 comma 3 del Codice dei contratti pubblici fa piena applicazione del principio once only nei rapporti tra stazioni appaltanti e operatori economici. Gli operatori economici devono fornire alla stazione appaltante solo una volta (once only) le informazioni necessarie ed è compito della stazione appaltante recuperare le informazioni che essa stessa già detiene o comunque potrebbe acquisire d’ufficio da un’altra pubblica Amministrazione; ma si tratta di una disposizione il cui ambito di applicazione non arriva fino alla fase della valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice;

c) i sistemi di interoperabilità previsti dal Codice dei contratti pubblici garantiscono la tempestiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione in capo agli operatori economici partecipanti ad una gara pubblica; non garantiscono certo la “sanatoria” di evidenti errori commessi nella predisposizione delle offerte onerando la Commissione giudicatrice di compiti di ricerca di documenti al fine di attribuire punteggi.

Le procedure selettive postulano un dovere particolarmente intenso, in capo alle imprese partecipanti, di chiarezza e completezza espositiva sia nella presentazione della documentazione volta alla verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella fase di verifica dei requisiti. L’operatore economico negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura che non può non essere tenuto nella debita considerazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9063, Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
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