Giurisprudenza e Prassi

CRITERIO DEL PREZZO FISSO: NELL'OFFERTA VANNO COMUNQUE INDICATI I COSTI DELLA MANODOPERA E GLI ONERI DELLA SICUREZZA (108.9)

ANAC PARERE 2025

Circa la sussistenza o meno dell'obbligo degli operatori economici di indicare i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza nelle gare da aggiudicare a prezzo fisso, pur in assenza di univoci riferimenti normativi e di indirizzi consolidati in giurisprudenza, si ritiene che militino in senso positivo rispetto all'esistenza dell'obbligo dichiarativo i seguenti elementi:

1) Il testo dell'art. 108, comma 9, del Codice, a mente del quale "Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. ". L'elenco delle eccezioni alla regola della separata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza (forniture senza posa in opera e servizi intellettuali) deve intendersi tassativo; nell'elenco non figura l'ipotesi del criterio del prezzo fisso che, pertanto, deve ritenersi rientrante nella regola generale. D'altro canto, la circostanza che non sia richiesto agli 00.ee. di formulare un ribasso su un prezzo a base d'asta, non comporta l'assenza di un'offerta economica; questa, tenuto conto della particolarità del criterio, andrà intesa, infatti, come modulo di accettazione del prezzo fissato dalla Stazione appaltante e come strumento idoneo all'indicazione dei suddetti costi;

2) La ratio sottesa all'obbligo di separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali, ovvero la tutela rafforzata dei lavoratori impiegati nell'appalto. E' noto che, con l'entrata in vigore del nuovo Codice, le Stazioni appaltanti sono onerate dell'obbligo di quantificazione e separata indicazione, negli atti di gara, dei costi della manodopera (art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023) e, stante la riconosciuta libertà delle imprese di ribassare i costi della manodopera stimati dalla SA, di sottoporre a verifica l'offerta che indichi costi inferiori (art. 110, comma 1, del d.lgs. 36/2023; sulla ribassabilità di costi della manodopera e obbligo di verifica di anomalia, cfr. delibere ANAC n. 174 del 10 aprile 2024; n. 358 del 17 luglio 2024; n. 452 del 9 ottobre 2024; n. 491 del 29 ottobre 2024).

L'obbligo di indicazione dei costi della manodopera, in sede di offerta, consente alla Stazione appaltante di avere immediata evidenza di quanto l'operatore economico suppone di dover corrispondere per tale fattore produttivo: qualora l'importo fosse superiore a quanto indicato nel bando, nulla quaestio; viceversa, nell'ipotesi opposta, l'impresa dovrà dimostrare che tali minori oneri siano giustificati dalla più efficiente organizzazione aziendale (cfr. TAR Roma 06.08.2024 n. 15720). Le predette esigenze e necessità risultano sussistere anche nelle gare a prezzo fisso, soprattutto in quelle dove il prezzo non è imposto da specifiche disposizioni legislative bensì costituisce una stima dei fattori di costo effettuata dalla singola Stazione appaltante: invero, non potendosi escludere che l'operatore economico sostenga ed indichi un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla SA, imputando la quota parte restante del costo ad altre voci di spesa (materiali, spese generali ecc.) 0 all'utile, deve essere parimenti garantita la puntuale verifica dei costi dichiarati, in ragione dell'interesse superindividuale che il legislatore ha inteso perseguire attraverso il combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9 e

110, comma 1, del Codice. Inoltre, essendo il prezzo fisso l'esito di una stima condotta dalla Stazione appaltante di tutti i costi del servizio, l'indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza appare anche funzionale a garantire la serietà dell'offerta presentata dall'operatore economico: ed infatti, attraverso la specifica dichiarazione dei suddetti costi, l'o.e. fornisce indici sintomatici della remuneratività del prezzo, ovvero della sua idoneità a remunerare tutti i fattori produttivi coinvolti per l'esecuzione del servizio nella propria specifica realtà imprenditoriale;

3) La presentazione di un'offerta tecnica che impatti, attraverso le soluzioni migliorative proposte, sui costi della manodopera e sugli oneri della sicurezza stimati dalla Stazione appaltante. La gara a prezzo fisso, per sua natura, induce i concorrenti a formulare offerte tecniche particolarmente pregevoli e meritevoli di un elevato punteggio; può accadere che taluna delle proposte qualitative impatti sui costi della manodopera, aumentandone l'importo rispetto a quello stimato dalla SA; indicare, pertanto, in sede di offerta economica, il costo del proprio fattore lavoro consente di avere immediata evidenza della possibile congruità e sostenibilità dell'offerta, e di assumere decisioni efficaci in ordine all'attivazione della verifica di anomalia.

Si ritiene pertanto, che l'obbligo dell'indicazione, nell'offerta economica, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza sussiste anche nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo fisso.

L'assenza di chiare indicazioni normative, di orientamenti giurisprudenziali consolidati e di pronunce dell'Autorità circa l'obbligo di dichiarazione dei suddetti costi nelle procedura di gara a prezzo fisso, unitamene alla formulazione della lex di gara, inducono a ritenere integrata una delle eccezioni alla regola generale della portata automaticamente escludente della mancata indicazione specifica dei costi della manodopera e la sussistenza di condizioni tali da consentire l'esercizio del soccorso istruttorio, prima di addivenire all'eventuale esclusione del concorrente.

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