Giurisprudenza e Prassi

SOTTOSTIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA: ONERE PROBATORIO IN CAPO ALL'OPERATORE ECONOMICO (41.13)

ANAC PARERE 2026

L'operatore economico che contesti la non remuneratività dell'importo posto a base di gara è tenuto a fornire elementi di prova idonei a comprovare che l'impossibilità di presentare un'offerta non costituisce una condizione soggettiva, ma è comune a qualsiasi delle imprese operanti nel settore, qualunque sia il modello organizzativo adottato.

"L'operatore economico avrebbe dovuto dimostrare che qualunque modello avesse implementato per l'esecuzione del servizio, le ore necessarie per la sua esecuzione a regola d'arte sarebbero state almeno pari a quelle stimate dalla S.A. e, dunque, costi della manodopera sarebbero stati superiori a quelli stimati"; "la stima dei costi della manodopera è stata effettuata in coerenza con quanto previsto dalle Tabelle Ministeriali CCNL di riferimento, garantendo la piena conformità normativa".

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