Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA PUBBLICITÀ CAMERALE PER LE MISURE DI PREVENZIONE COLLABORATIVA ANTIMAFIA (94-BIS.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA Sentenza 2026

L'annotazione presso la Camera di Commercio delle misure di prevenzione collaborativa è illegittima, in quanto tali provvedimenti non condividono la natura interdittiva dell'informativa antimafia e sono finalizzati esclusivamente al monitoraggio dell'impresa in funzione di bonifica; la loro diffusione esterna violerebbe il regime di riservatezza previsto dall'art. 94-bis, comma 5, del d.lgs. 159/2011, che ne limita l'iscrizione a una sezione della Banca Dati Nazionale Antimafia preclusa ai soggetti privati.

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