Giurisprudenza e Prassi

PREMIO DI ACCELERAZIONE - COMPETE ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2024

Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa e di legittimità, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, nel settore dell’attività negoziale della P.A., tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente o prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario: conseguentemente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie concernente l’interpretazione di diritti e di obblighi derivanti dal contratto (Cass. S.U. n. 23468 del 2016; Cass. S.U. n. 13660 del 2019).

La stipulazione del contratto comporta la formale assunzione degli impegni negoziali e dà luogo alla fase esecutiva del rapporto, la quale, ponendo le parti in posizioni sostanzialmente paritetiche, è rimessa alla cognizione del giudice ordinario (Cons. Stato, n. 4349 del 2023).

Solo nel caso in cui la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa dell’amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (Cass. S.U. n. 16459 del 2020). Sulla base degli enunciati principi, il Collegio ritiene che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione che investe unicamente profili patrimoniali relativi all’attribuzione del premio di accelerazione per il completamento anticipato dei lavori rispetto al termine contrattuale, ossia profili che riguardano la fase esecutiva del rapporto, senza che la valutazione delle ragioni dell’attribuzione possa ritenersi attratta nell’azione autoritativa della pubblica amministrazione.

In tema di appalto di opere pubbliche, il premio di accelerazione costituisce un compenso autonomo ed ulteriore, diverso dal corrispettivo dei lavori, spettante all’appaltatore nell’eventualità, oggettivamente verificabile, dell’ultimazione dei lavori anticipata rispetto alla data fissata in contratto.

La previsione del suddetto premio di accelerazione nell’ambito della contrattualistica pubblica risale all’art. 145, comma 9, del d.P.R. n. 207/2010, disposizione attualmente abrogata, secondo cui “in casi particolari che rendano apprezzabile l’interesse a che l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto ad un termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all’esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, sempre che l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte”.

Secondo l’indirizzo condiviso della giurisprudenza di legittimità, il premio di accelerazione non si configura propriamente come corrispettivo di lavori, ma attiene a compensi che stanno a sé ed hanno una propria autonoma causa, e costituisce oggetto di una obbligazione contrattuale del committente del tutto eventuale e meramente accessoria rispetto all’obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dell’opera, essendo previsto non già come una particolare modalità di determinazione di un corrispettivo variabile in funzione del tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori, bensì come un compenso ulteriore che si aggiunge a quello pattuito, e che viene corrisposto solo se ed in quanto l’opera risulti ultimata in un momento anteriore rispetto alla data fissata nel contratto (Cass. n. 17782 del 2015; Cass. n. 7204 del 2011; Cass. n. 20703 del 2007).

La connotazione strutturale e funzionale del premio di accelerazione nel senso sopra precisato ne determina, nel suo nucleo essenziale ai fini del perfezionamento della fattispecie, la dipendenza da un dato oggettivamente verificabile, quale per l’appunto è l’ultimazione dei lavori anticipata rispetto al termine convenzionalmente fissato, e ciò in coerenza con l’autonomia della causa su cui si fonda quell’obbligazione accessoria, eventuale ed aggiuntiva rispetto al restante regolamento contrattuale. Si richiede, dunque, all’appaltatore, il quale preventivamente accetta l’alea collegata al verificarsi di eventi impeditivi, un maggior sforzo produttivo profuso per l’accelerazione dei tempi di esecuzione dei lavori, all’evidenza non disgiunto dall’impiego della diligenza qualificata prescritta dall’art. 1176, comma 2, c.c., così configurandosi la sua obbligazione come avente ad oggetto la realizzazione dell’opera non solo a regola d’arte, ma anche e soprattutto anticipatamente rispetto al termine stabilito, determinando, così, la consegna anticipata il perfezionamento della fattispecie (Cass. n. 2820 del 2020).


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COMPLETAMENTO: L'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata; 
CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
FORMAZIONE: Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi comp...
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
PREMIO: somma dovuta dal Contraente al Garante (Impresa di assicurazione) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;