Giurisprudenza e Prassi

PREAVVISO DI RIGETTO - NON SI APPLICA ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2022

Con la prima parte del primo motivo di ricorso, la ricorrente ha lamentato la mancata trasmissione del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, che l’avrebbe privata della possibilità di illustrare adeguatamente la propria posizione.

Sotto questo primo versante, il motivo è infondato, posto che l'art. 10-bis l. n. 241 del 1990 esclude l'applicabilità dell'istituto della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza alle procedure concorsuali; la giurisprudenza ha chiarito che nelle "procedure concorsuali" debbono ricomprendersi tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. III-ter, 4 maggio 2022, n. 5554; TRGA Trento 18 ottobre 2021, n. 162; TAR Umbria 3 gennaio 2020, n. 18; TAR Campania – Napoli, sez. III, 1 dicembre 2016, n. 5553).


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