Giurisprudenza e Prassi

POLIZZE PROGETTISTI INTERNI PA - NON COPRONO IL DANNO ERARIALE

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE

La ratio di garanzia e incentivazione del personale pubblico sottesa alla legislazione in commento – ispirata al perseguimento delle finalità di riduzione della spesa pubblica sostenuta per la remunerazione di incarichi a professionisti esterni, e dell’accrescimento professionale delle risorse umane interne alle amministrazioni – consente, infatti, di ritenere che solo le polizze assicurative della responsabilità professionale, ma non evidentemente quelle per responsabilità civile per danni a terzi, possano costituire idonei strumenti di tutela per i dipendenti interessati, proteggendo questi ultimi non da qualsivoglia rischio della vita lavorativa, ma da quello direttamente ed immediatamente derivante dall’esercizio della propria attività professionale, quale che sia il grado della colpa connotante la relativa condotta (elemento quest’ultimo, che né la disciplina codicistica del contratto di assicurazione, né la normativa pubblicistica in commento, prendono in considerazione, ma che discente dalla combinazione con il regime previsto dall’art. 2236 c.c.). Trattandosi, infatti, di copertura di un rischio professionale che si realizza solo nelle ipotesi di colpa grave, l’assicurazione prevista dalle norme del d.lgs. n. 36/2023, oggetto del quesito del Comune di Como, fornisce una protezione che comprende le condotte connotate da colpa lieve. L’assicurazione, in ogni caso, dovrà tener conto dei rigorosi parametri stabiliti dalla legge e dai regolamenti sopra succintamente illustrati, restando naturalmente esclusa la copertura dei danni derivanti da fatti dolosi (art. 1900 c.c.). Quest’ultima precisazione contribuisce a chiarire anche il richiamo dell’art. 42 dell’Allegato I.7, il cui comma 2, terzo periodo, prevede che “nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti”. Tale norma non è da intendersi nel senso che il rischio coperto non è il danno arrecato all’amministrazione, bensì, all’opposto, che i limiti di copertura - analiticamente stabiliti nel dettaglio normativo - possono risultare inferiori al danno erariale effettivamente prodotto, rispetto al quale l’amministrazione dovrà agire nei confronti del dipendente secondo le regole della responsabilità amministrativa.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...