GARE FINANZIATE CON FONDI PNRR - OBBLIGO DI CLAUSOLE DI PARITA' OCCUPAZIONALE
Osserva questo collegio che, la gara bandita dal Comune di omissis non è finanziata, nemmeno in parte, con fondi PNRR, come risulta dall’art. 3 del disciplinare di gara, bensì con risorse di cui al PR omissis Fesr 2021 – 2027, per i quali non è previsto il descritto obbligo di assicurare l’occupazione giovanile e femminile.
L’infondatezza della censura emerge altresì considerando che tale obbligo di assunzione è previsto dall’art. 61 del C.C.P, il quale dispone che le Stazioni appaltanti prevedano nei bandi di gara strumenti idonei a realizzare pari opportunità generazionali e di genere. Tale norma, al comma 4, rinvia all’allegato II.3 del Codice, per l’individuazione di meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere. Proprio quest’ultimo prevede che è requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni all’occupazione giovanile e femminile. La procedura indetta dal Comune omissis, però, non rientra tra i “contratti riservati” – vale a dire le procedure bandite dalle Stazioni appaltanti riservando il diritto di partecipazione a determinate categorie di operatori economici – espressamente disciplinati dall’art. 61 del C.C.P., che risulta, a seguito di queste considerazioni, infondatamente invocato da parte ricorrente principale.
Quindi l’obbligo di procedere alla dichiarazione sopra citato è previsto dalla legge (ad essa conformandosi il fac simile di domanda di partecipazione alla gara in esame), solo per le gare relative a interventi finanziati con fondi del PNRR e con riferimento ai contratti riservati. Ai fini della sussistenza dell’obbligo anche per le gare relative a interventi non finanziati con fondi del PNRR la ricorrente principale ha invocato il contenuto del Disciplinare, che prevede l’assunzione di tale obbligo a pena di esclusione. Tuttavia il Collegio ritiene che il Disciplinare di gara non avrebbe potuto sanzionare con l’esclusione dalla procedura l’omessa assunzione di un impegno che la legge (e coerentemente anche il modulo di partecipazione alla gara, alla lettera j) non prevede. Diversamente, sarebbe violato il principio di tipicità dei motivi di esclusione dalle gare pubbliche, conseguendone una clausola escludente del bando tamquam non esset.
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