Giurisprudenza e Prassi

RIDUZIONE GARANZIA - P.M.I. - POSSESSO CERTIFICAZIONI - CONSORZI FORMATI DA P.M.I.

TAR EMILIA BO SENTENZA 2024

Ricorda questo collegio che, il legislatore nazionale, nell’esercizio della propria discrezionalità, prevede all’art.106 del Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 - che in parte qua riproduce l’art. 93, d.lgs. n. 50/2016 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - sia la prestazione da parte del concorrente di una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito, sia a stabilire al successivo comma 8 le percentuali di riduzione della garanzia che, a determinate condizioni, possono essere applicate alla stessa. Il disciplinare impugnato – che, peraltro, in parte qua riproduce anche il disciplinare-tipo dell’ANAC- come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente si è limitato a riprodurre tali disposizioni anche per quanto attiene alla spettanza della riduzione del 50%.

La disposizione del comma 8, che è opportuno trascrivere nella sua interezza, prevede che “L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 (..)”.

È, quindi, lo stesso legislatore nazionale a stabilire chiaramente che “Si applica la riduzione del 50 per cento (...) nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese”.

Né è corretto affermare che il legislatore, in tal modo, pregiudicherebbe i consorzi, perché la medesima riduzione del 50% si applica, oltre che ai raggruppamenti, anche ai “consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese”.

La scelta del legislatore, infatti, è stata proprio quella di riconosce tale beneficio alle PMI, in qualsiasi forma partecipino alla gara, purché i raggruppamenti e i consorzi ordinari siano costituiti “esclusivamente” da PMI.

Nel caso in esame, la stessa ricorrente argomenta di avere partecipato alla gara come consorzio ai sensi dell’art.65 lett.b), sicché pacificamente la riduzione in argomento non poteva essere applicata, spettando al richiedente di dimostrare di essere un consorzio ordinario costituito esclusivamente da PMI.

Diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, tale scelta non costituisce violazione di principi eurounitari né lede in alcun modo le prerogative delle PMI: le garanzie dei contratti pubblici, infatti, non sono specificamente normate a livello europeo. La dir. 2014/24/UE, in particolare, ha confermato la scelta di non dettare una disciplina comune, come le precedenti direttive, lasciando così ampia libertà agli Stati membri ed ai legislatori nazionali.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CERTIFICAZIONE: Il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale; 
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
CONSORZIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. v) del Codice: i consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
DECRETO: il presente provvedimento;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
GARANZIA PROVVISORIA: Nelle procedure di gara l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'of...