Giurisprudenza e Prassi

INAMMISSIBILE L’APPELLO SENZA LA REITERAZIONE DEI MOTIVI DI RICORSO ASSORBITI

CONS. STATO Sentenza 2024

In sede di appello, qualora il giudice di primo grado abbia respinto il ricorso principale nel dispositivo pur ritenendone fondati i motivi in motivazione, il ricorrente è onerato della riproposizione specifica dei motivi di censura avverso il provvedimento amministrativo impugnato ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.; in difetto, l'atto amministrativo plurimotivato si consolida nelle parti non contestate, rendendo inammissibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l'accoglimento del gravame condurre all'annullamento dell'atto espulsivo.

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DISPOSITIVO: La parte della sentenza del giudice amministrativo che contiene la decisione finale, la cui pubblicazione può avere effetti sull'esecuzione del contratto. (Riferimento: Art. 18, comma 4)