RIAMMISSIONE DI UN CONCORRENTE DOPO ESCLUSIONE ILLEGITTIMA: CORRETTA LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ANCHE SE LE OFFERTE ECONOMICHE ALTRUI SONO GIA' STATE APERTE (1)
È legittima la riammissione in gara, operata in autotutela, di un concorrente erroneamente escluso per mancato superamento della soglia di sbarramento tecnica qualora l'errore sia derivato dal caricamento della documentazione tecnica all'interno della busta amministrativa. In tale ipotesi, il rinnovo degli atti di gara può limitarsi alla sola valutazione dell'offerta tecnica illegittimamente pretermessa, anche se le offerte economiche degli altri partecipanti sono già note alla Commissione.
"La riammissione alla gara della controinteressata è stata effettuata dall’Amministrazione a gara non ancora conclusa nell’esercizio di un legittimo potere di autotutela correttiva volto a rimuovere un errore nel caricamento della documentazione comportante la mancata valutazione dell’offerta tecnica e l’esclusione dalla gara.
In tali ipotesi la giurisprudenza ha chiarito che il rinnovo degli atti di gara deve limitarsi alla sola offerta illegittimamente pretermessa, ad opera della medesima Commissione quale “evenienza del tutto fisiologica”, anche quando le offerte economiche degli altri concorrenti siano già state conosciute (Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 30/2012; Id. sez. V, n. 1320/2017; T.A.R. Toscana, sez. III, n. 1490/2018; ANAC, deliberazione n. 58 del 7 febbraio 2024).
Per altro nel caso di specie - diversamente da quanto diffusamente argomentato dalla ricorrente - non viene in rilievo il divieto di commistione tra offerta economica ed offerta tecnica (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 10/06/2025, n. 5006 da leggersi comunque in senso non formalistico) avendo la controinteressata inserito documenti relativi all’offerta tecnica nella busta “virtuale” contenente la documentazione amministrativa, circostanza di per sé priva di capacità invalidante (ex multis T.A.R. Calabria Reggio Calabria sez. I, 2/02/2024, n. 87)."
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