RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE PER MALFUNZIONAMENTI DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA (25.2)
In caso di gare telematiche, qualora non sia possibile stabilire con certezza la causa del mancato completamento della procedura di invio e sia esclusa la negligenza dell'operatore economico, le conseguenze degli esiti anormali del sistema informatico non possono andare a detrimento del partecipante. L'amministrazione deve accollarsi il rischio tecnologico derivante dall'uso di strumenti digitali, soprattutto quando le istruzioni tecniche fornite nella lex specialis risultano lacunose o non segnalano tempestivamente eventuali errori di formato della firma digitale.
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