IL RISCHIO DA MALFUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE RICADE SULLA STAZIONE APPALTANTE (25.2)
In tema di gare telematiche, qualora l'analisi dei file log evidenzi un'anomalia tecnica del sistema informatico o non consenta di escludere con certezza un vizio della piattaforma, il pregiudizio derivante dal mancato perfezionamento della trasmissione dell'offerta non può essere posto a carico dell'operatore economico. In forza del principio di vicinanza della prova e della natura meramente strumentale del mezzo telematico, la stazione appaltante deve farsi carico del rischio da 'causa ignota', disponendo la riammissione del concorrente o la proroga dei termini di partecipazione.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

