Giurisprudenza e Prassi

PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITA': IL CONCORRENTE E' CONSAPEVOLE E SOPPORTA LE CONSEGUENZE DI EVENTUALI ERRORI NELL'UPLOAD DELL'OFFERTA (25)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Nello specifico, con particolare riferimento alle gare che prevedono la presentazione dell'offerta per via telematica, questo Consiglio di Stato ha chiarito che: “Il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l'informatica fornisce ai fruitori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell'infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest'ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico. Trattasi della dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev'essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che il legislatore ha dato ad essa validità. … In tale chiave ricostruttiva, l'esperienza e abilità informatica dell'utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e "dominare" quando si accinge all'effettuazione di un'operazione così importante per la propria attività di operatore economico, non potendo il medesimo pretendere che l'amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma di negoziazione operante su efficiente struttura di comunicazione, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni, qualunque sia l'ora di inizio delle stesse, prescelto dall'utente, o lo stato contingente delle altre variabili sopra solo esemplificamente indicate” (Cons. Stato, Sez. III, 24 novembre 2020 n. 7352; cfr., inoltre, Cons. Stato, sez. I, 24 gennaio 2020 n. 220; sez. III, 2 luglio 2014, n. 3329; sez. V, 29 dicembre 2014, n. 6416)” (C.d.S, IV, 24.1.2022, n. 448).

Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge da quanto sopra esposto che nessun malfunzionamento del sistema si è avuto nel caso di specie, ma un impedimento ascrivibile unicamente a scarsa diligenza professionale dell’appellante, il quale in sede di secondo avvio si è “loggato” con un profilo diverso da quello utilizzato in sede di primo accesso, non potendo per tale ragione completare la procedura telematica di presentazione della domanda.

In particolare, nessun rilievo assume la circostanza, dedotta dall’appellante (cfr. atto di appello, pp. 13 e ss.), secondo cui la procedura sarebbe completa in presenza della selezione dell’apposita funzione di “invio”, nei termini di cui al § 12 del Capitolato, atteso che per potersi parlare di “invio”, nel senso proprio del termine, occorre che la relativa domanda sia non soltanto inviata, ma inviata correttamente, vale a dire senza errori che dipendano dall’offerente.

In questo senso, il report di accettazione – che riepiloga gli elementi fondamentali delle operazioni compiute dall’offerente – lungi dall’essere una mera formalità prevista “ad esclusivo beneficio del concorrente” (cfr. atto di appello, p. 14), costituisce invece l’elemento fondamentale che attesta, con validità legale, che la domanda è stata correttamente “caricata” sul portale, e da quest’ultimo effettivamente ricevuta.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)