Giurisprudenza e Prassi

STRUMENTALITA DELLA TUTELA CAUTELARE E INAMMISSIBILITA DI NUOVE CENSURE IN REPLICA

CONS. STATO Ordinanza 2024

L'istanza cautelare in appello è priva di periculum in mora qualora l'udienza di merito in primo grado sia già stata celebrata, venendo meno il nesso di strumentalità necessario all'azione cautelare. Risultano altresì inammissibili i motivi di ricorso introdotti esclusivamente con la memoria di replica, in quanto tale atto non è idoneo a veicolare censure nuove rispetto a quelle formulate nell'atto introduttivo o con motivi aggiunti depositati entro i termini di legge.

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