RIGORE NEL PERICULUM IN MORA E PREVALENZA DELLA TEMPESTIVITA' DELL'AFFIDAMENTO (1.1)
In materia di contratti pubblici, ai fini della concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a., il pregiudizio economico connesso alla mancata aggiudicazione è normalmente inidoneo a integrare il requisito dell'estrema gravità ed urgenza. La sussistenza del periculum in mora deve essere valutata con particolare rigore, in quanto deve essere bilanciata con l'interesse pubblico alla tempestiva esecuzione delle prestazioni e con la rapidità del rito accelerato, fermo restando che il ristoro per equivalente costituisce modalità ordinaria di riparazione del danno patrimoniale.
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