Giurisprudenza e Prassi

PERENZIONE DEL RICORSO PER MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI FISSAZIONE UDIENZA (82.1)

TAR LAZIO Decreto 2026

Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato perento ai sensi dell'art. 82, comma 1, c.p.a., qualora la parte ricorrente, debitamente avvisata dalla segreteria del Tribunale circa la pendenza della perenzione, ometta di depositare una nuova istanza di fissazione di udienza nei termini e con le modalità di legge.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati