Giurisprudenza e Prassi

INADEMPIMENTO APPALTATORE - AMMONTARE DELLE PENALI - DEVE ESSERE PROPORZIONATO

TRIBUNALE NAPOLI SENTENZA 2021

In effetti giova precisare che l’importo delle penali appare manifestamente eccessivo in relazioneallarilevanzadell’inadempimentocontestato,ilqualenonsolorisultaparzialeinrelazione all’oggetto del contratto, giacché riferito solo alla sola prestazione dello spazzamento, ma anche di importanza limitata tenuto conto del valore complessivo della prestazione. Dalla lettura della documentazione di gara si desume, infatti, che il valore della prestazione concernente lo spazzamento risulta, annualmente, pari adEuro 832.329,54, e quindi al giorno Euro 2.280,00 (cfr. il quadro sintetico valutazione economica allegato al C.S.A.), a fronte di un valore annuo di Euro 5.547.089,87. A fronte di tale valore è prevista, per il mancato spazzamento, una penale (art. 23 del C.S.A.) di Euro 0.10 al metro quadro per un importo massimo giornaliero di Euro15.000,00. Pertanto,soloavolerconsiderarel’importomassimoirrogabilegiornaliero(15.000Euro),lo stesso risulta cinque volte maggiore del valore effettivo della prestazione inadempiuta (circa 2.280 Euro); in realtà, lo stesso è ancor maggiore, giacché l’importo massimo costituisce un tetto alle penali astrattamente irrogabili; con la conseguenza che, in caso di penali di importo inferiore al massimo giornaliero, la sproporzione risulta ancormaggiore. E’ pertanto evidente come le penali contrattualmente previste, pari ad oltre 5 volte il valore della prestazione inadempiuta, risultino manifestamente eccessive, anche in considerazione dell’incidenza della prestazione inadempiuta a fronte della complessiva prestazione dedotta in contratto, con conseguente, evidente, squilibrio contrattuale (l’art. 1384 c.c. parla dell’interesse della parte creditrice che sarebbe oltremodo soddisfatto se si dovesse ritenere legittima la applicazione della penale che invece appare del tutto iniqua). Va da se infatti che le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali vanno determinate in relazione alla tipologia, nonché all'entità e alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo e che deve, pertanto, necessariamente sussistere un nesso tra l’entità della penale e la tipologia della prestazione inadempiuta e alla sua entità, ovviamente da rapportarsi con il complessivo importo contrattuale. Se ne ricava allora che appare equo ridurre la penale giornaliera irrogata alla somma del 50% del valore effettivo della prestazione inadempiuta pari ad Euro 2.280,00 e quindi alla somma diEuro 1.140,00 in considerazione del non contestato ritardato adempimento circa lo spazzamento e non certo il suo totale inadempimento.

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