Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF (165)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Consegue da quanto esposto che la concessionaria risulta astretta di per sé all’obbligazione d’adeguamento (…). In ipotesi, se il relativo impegno produce apprezzabili alterazioni nell’equilibrio economico-finanziario del rapporto, la stessa concessionaria potrà – al ricorrere di determinate circostanze – richiedere poi la correzione dello squilibrio, o quanto meno l’aggiornamento delle condizioni economico-finanziarie di concessione (v. amplius infra, sub § 1.1.3).

Il che può avvenire proprio attraverso la revisione Pef, documento che per sua natura esprime, anche dinamicamente, la sintesi e la matrice economico-finanziaria del rapporto concessorio assicurandone la costante sostenibilità e redditività (cfr., con particolare riferimento alla fase di gara, Cons. Stato, III, 22 novembre 2011, n. 6144, per cui “il PEF, in particolare, rappresenta e definisce i ricavi attesi ed i relativi flussi di cassa in rapporto ai costi di gestione stimati e ne spiega la sostenibilità nell’equilibrio economico finanziario dell’intera operazione”; analogamente, Cons. Stato, V, 13 aprile 2018, n. 2214, citata anche dall’appellante, in cui si pone in risalto, in relazione alla “funzione del PEF, quale scolpita dalla chiara giurisprudenza di questo Consiglio di Stato” che “esso è volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di correttamente eseguire la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico – finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo”; v. anche l’art. 2.8 della delibera Cipe n. 39 del 15 giugno 2007, che definisce il Pef quale «allegato alla convenzione che permette di verificare l’equilibrio economico-finanziario della concessione sulla base dei costi ammessi e dei ricavi previsti ai fini regolatori»).

L’eventuale disequilibrio economico-finanziario derivante dall’esecuzione degli interventi richiesti al concessionario può dunque – se del caso – trovare perequazione in quella sede, cioè attraverso la revisione od aggiornamento del Pef e il conseguente adeguamento dei termini della concessione.

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CONCESSIONARIO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. q) del Codice: un operatore economico cui è stata affidata o aggiudicata una concessione;