Giurisprudenza e Prassi

ACCESSO AGLI ATTI : DA CONCEDERSI QUANDO O.E. CHIEDE VISIONE DEL PEF

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha inteso reagire contro l’oscuramento frapposti ad asseriti “segreti tecnici o commerciali” contenuti nella documentazione della controinteressata. Ha invece inteso acquisire, in particolare, la documentazione di gara rappresentante dal PEF prodotto dall’aggiudicataria che non è stata volutamente trasmessa dalla stazione appaltante che tra l’altro non ha neppure frapposto la presenza di “segreti tecnici o commerciali”.

Ne consegue che non viene in rilievo la disciplina acceleratoria dello speciale rito sulle decisioni di oscuramento dei documenti per presenza di “segreti tecnici o commerciali” introdotta dal 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, bensì quella speciale di cui all’art. 116, comma 2, c.p.a., che prevede la proposizione del ricorso, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza del rigetto dell’istanza di accesso.

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