Giurisprudenza e Prassi

OMESSA ALLEGAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA': E' AMMESSO IL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101.1.A)

TAR LAZIO SENTENZA 2025

Con riguardo all’originaria assenza dei patti di integrità sottoscritti dalle imprese facenti parte del raggruppamento controinteressato, è appena il caso di osservare che essi rientrano, ai sensi del par. 20 del disciplinare, tra la documentazione amministrativa (busta “A”) e che l’art. 101 del Codice dei contratti pubblici consente espressamente l’integrazione “di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica” (co. 1, lett. a).

Di talché, prima dell’eventuale esclusione dell’operatore economico per “mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità” ai sensi del par. 7.2.1 del disciplinare, la stazione appaltante ha correttamente invitato il concorrente a completare la domanda, onde verificare se la mancata trasmissione dei patti di integrità fosse riconducibile a ragioni di mera incompletezza oppure rappresentasse un inammissibile rifiuto da parte dell’aspirante aggiudicatario all’assunzione di un impegno in tal senso.

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