Giurisprudenza e Prassi

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - IL PRIVATO DEVE CONTRIBUIRE DIRETTAMENTE CON IL PROPRIO CAPITALE (174.1)

ANAC PARERE 2024

il contratto di PPP è disciplinato dal Codice come uno schema negoziale nel quale la parte privata è chiamata a contribuire con capitale proprio o con fonti di finanziamento dalla stessa reperite, alla realizzazione del progetto a base di gara, sopportandone il rischio operativo (art. 177), mentre il sostegno pubblico è previsto, nei limiti consentiti dal Codice (per garantire l'equilibrio economico-finanziario del progetto in affidamento), come proveniente dall'ente concedente. L'entità di tale sostegno pubblico non è definita dal d.lgs. 36/2023, ma nell'ambito dell'assetto contrattuale sotteso alla realizzazione del PPP, tale sostegno deve essere limitato alla consistenza necessaria al raggiungimento dell'equilibrio-economico finanziario dell'operazione.

Pertanto, in risposta al quesito sollevato dalla Fondazione, può osservarsi che la disposizione dell'art. 174, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023, laddove stabilisce che nell'ambito di un'operazione di PPP la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima, deve essere intesa come obbligo, per il soggetto privato, di contribuire direttamente con il proprio capitale o mediante ricorso a fonti di finanziamento reperite sul mercato o ancora mediante apporti di natura non esclusivamente monetaria, alla realizzazione del progetto oggetto di affidamento, al fine di garantire l'assunzione del rischio operativo da parte dello stesso nei termini indicati dall'art. 177, potendo l'ente concedente intervenire con un sostegno pubblico nel solo caso in cui lo stesso sia necessario per il raggiungimento dell'equilibrio economico- finanziario del progetto (art. 177, comma 6).

Laddove, quindi, la Fondazione richiedente risultasse aggiudicataria della gara per l'affidamento di un PPP, nei termini indicati nell'istanza di parere, la stessa quale soggetto privato affidatario non potrebbe ricorrere, per la realizzazione del progetto, ai fondi pubblici ad essa assegnati dal Ministero vigilante per il perseguimento degli interessi statutari, in misura tale da invertire la proporzione della significatività della provenienza privata delle fonti di finanziamento da reperirsi sul mercato, tenuto conto anche dell'eventuale finanziamento previsto a carico dell'ente concedente.

In caso contrario, infatti, al sostegno pubblico da parte dell'ente concedente, eventualmente previsto ai sensi dell'art. 177, comma 6, del Codice, si potrebbe aggiungere un'ulteriore fonte di finanziamento pubblico dell'operazione da parte dell'aggiudicatario che paradossalmente porterebbe non solo ad escludere la "significatività" della copertura dei fabbisogni finanziari con risorse reperite dalla parte privata, ma all'ipotesi contraria (significativi diverrebbero i finanziamenti pubblici), in antitesi con lo schema proprio del PPP, come definito dallo stesso art. 174 del codice dei contratti pubblici.

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
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