Giurisprudenza e Prassi

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO – CORRETTA ALLOCAZIONE DEI RISCHI (180)

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2021

Con la precedente deliberazione n.3/2021, che in questa sede integralmente si richiama, la Sezione ha avuto modo di illustrare la disciplina normativa del contratto di partenariato pubblico privato (di seguito anche PPP) secondo il nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni, evidenziando come l’equilibrio economico e finanziario, ossia la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica (intesa quale capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito) e di sostenibilità finanziaria (intesa quale capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento), rappresenti un limite legale all’autonomia negoziale dei contraenti che intendano avvalersi dello schema contrattuale in esame.

Il raggiungimento di detto equilibrio finanziario discende dalla corretta allocazione dei rischi secondo le indicazioni fornite dal legislatore, in sede di conclusione del contratto per effetto dalle clausole contrattuali pattuite.

L’art .180 del codice dei contratti pubblici, al comma 6 dopo aver statuito che l’equilibrio economico costituisce il presupposto per la corretta allocazione dei rischi tra i contraenti nei contratti di PPP, prevede che ai soli fini del raggiungimento dello stesso, l’amministrazione può statuire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico, individuato anche nel riconoscimento di un diritto di godimento strumentale e tecnicamente connesso all’opera, ovvero la cessione di immobili non più di utilità.

Detta poi il limite della contribuzione pubblica per la contabilizzazione “off balance” dell’operazione statuendo che “in ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al quarantanove per cento del costo degli investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari”.

Le norme ancora una volta richiamano l’attenzione della pubblica amministrazione ad una valutazione complessiva dell’operazione che si intende concludere con il privato allargata a tutto il sistema di clausole, garanzie ed oneri finanziari. Secondo i principi contenuti nelle indicazioni Eurostat sul corretto trattamento statistico delle operazioni di PPP ( MGDD 2016 Manuale sul deficit e sul debito pubblico, EPEC 2016 Guida sul trattamento statistico dei PPP) nelle forme di contribuzione da parte pubblica amministrazione vanno considerati i contributi finanziari in conto investimento, il valore di subentro al termine del contratto, il trasferimento in proprietà ed i diritti reali di godimento di beni immobili, la cessione di opere pubbliche e gli strumenti di garanzia apprestati sui ricavi ovvero sul livello di utilizzo dell’opera, i canoni dei servizi, l’eventuale integrazione di ricavi. Il canone di disponibilità ai sensi dell’art. 188 del codice dei contratti è il corrispettivo, soggetto ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto, che viene versato all’affidatario soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell’opera ed è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi altro motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’amministrazione aggiudicatrice secondo le modalità ed i limiti che devono essere previsti nel capitolato prestazionale.

Con il canone viene quindi remunerato il servizio che rende disponibile il bene. Proprio per questa funzione si presenta come canone unitario non scorporato nella parte che remunera l’investimento e quella che garantisce la gestione.


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
DECRETO: il presente provvedimento;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, ...
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, ...
CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eee) del Codice: il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell...