Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL PROMOTORE NON VIOLA I PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI (193)

TAR SARDEGNA sentenz 2026

In tema di affidamento di impianti sportivi in partenariato pubblico-privato, il diritto di prelazione spettante al promotore non determina un'illecita alterazione della concorrenza.

"La procedura indetta dal Comune è rispettosa dei dettami di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 38/2021, il quale disciplina una forma di partenariato pubblico-privato con procedura bifasica (proposta + gara) prevedendo il diritto di prelazione per il promotore.

[...]

In tale contesto il diritto di prelazione previsto ex lege a favore del promotore, da esercitarsi soltanto al termine della gara, qualora il promotore non sia risultato vincitore, non costituisce un indebito vantaggio ma, come condivisibilmente dedotto dalla difesa comunale, è previsto dall’ordinamento per incentivare il Partenariato Pubblico Privato (PPP), considerato che il promotore assume il rischio d’impresa e sostiene i costi di progettazione prima di sapere se realizzerà l’opera, sicché la prelazione serve a compensare tale rischio."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DIRITTO DI PRELAZIONE: Il diritto del promotore, se non risulta aggiudicatario, di essere preferito al miglior offerente qualora dichiari di impegnarsi ad adempiere alle medesime condizioni contrattuali. (Riferimento: Art. 193, comma 12)
DIRITTO DI PRELAZIONE: Il diritto del promotore, se non risulta aggiudicatario, di essere preferito al miglior offerente qualora dichiari di impegnarsi ad adempiere alle medesime condizioni contrattuali. (Riferimento: Art. 193, comma 12)
DIRITTO DI PRELAZIONE: Il diritto del promotore, se non risulta aggiudicatario, di essere preferito al miglior offerente qualora dichiari di impegnarsi ad adempiere alle medesime condizioni contrattuali. (Riferimento: Art. 193, comma 12)
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