Giurisprudenza e Prassi

PARTECIPAZIONE ALLA GARA SENZA RISERVE – CONTESTAZIONE POSTUMA DEGLI ATTI - ILLEGITTIMA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Viene impugnato espressamente il capo del dispositivo con cui la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese legali. Le norme Covid in tema di impianti sportivi sono state introdotte a favore degli enti gestori delle strutture sportive costrette alla chiusura nel periodo pandemico e che hanno subito un blocco totale delle attività con gravi ripercussioni economiche. La condanna alle spese risulterebbe dunque contraria alla ratio delle norme statali che si sono premurate di garantire alle società un periodo “di respiro”, consapevoli delle gravi difficoltà che le stesse hanno dovuto superare. L’associazione ha agito a tutela della propria posizione giuridica e, a suo dire, non vi era motivo di condannarla alle spese nella consapevolezza della situazione di disagio e difficoltà riconosciuta dallo stesso legislatore. L’ammontare delle spese risulta inoltre per nulla irrisorio per una associazione sportiva, in particolare nel caso specifico per una associazione sportiva che ha appena perso l’opportunità di gestire l’impianto sportivo che sino a quel momento aveva sfruttato.

Le censure dell’appellante, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.

L’articolato atto di appello verte sulle seguenti questioni di fondo:

a) l’interesse a contestare a posteriori l’indizione di una gara alla quale si è deciso di partecipare;

b) l’asserito conflitto di interessi in cui versava il Sindaco di OMISSIS;

c) la nozione di servizi analoghi;

d) la condanna alle spese di giudizio.

Nessuna delle descritte censure è fondata e la sentenza impugnata non merita le critiche che le sono state rivolte.

Quanto al primo motivo hanno valore confessorio le stesse argomentazioni contenute nell’atto di appello.

La scadenza della precedente gestione era fissata al 14 luglio 2022. In ogni caso, la stessa appellante ha affermato che in ipotesi di esito favorevole della procedura avrebbe ottenuto un risultato (la gestione sino al 2026) più favorevole rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere invocando la proroga ex lege sin dall’inizio. Era evidente l’interesse a partecipare alla procedura che avrebbe consentito, in caso di esito favorevole, di ottenere un bene della vita ben diverso rispetto a quello cui poteva aspirare con la proroga ex lege. Ecco perché l’appellante ha deciso di partecipare alla gara di cui si duole a posteriori dell’indizione, dopo averla persa.

Come noto, la partecipazione alla gara senza riserve deve essere considerata come piena acquiescenza per facta concludentia alla procedura stessa, con conseguente impossibilità di contestarne successivamente gli esiti, allorché sfavorevoli nel caso in cui, come nella specie, la condotta del partecipante sia totalmente incompatibile con la contestazione degli esiti della gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2022, n. 3214).


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