INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PROVVISORIA: SOLO DOPO PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE (106)
In proposito si osserva che l’Amministrazione resistente ha dato corso all’incameramento delle somme prestate ai sensi dell’art. 106 D.lgs. 36/2013 pur non essendosi pervenuti all’aggiudicazione della commessa in favore della ricorrente, elemento che costituisce il necessario presupposto dell’acquisizione della cauzione.
Sul punto, si è pronunciato il Giudice europeo, svolgendo considerazioni dalle quali non è possibile discostarsi: “I principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza, quali enunciati all'articolo 2 e al considerando 2 della direttiva n. 18/2004/CE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede l'incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell'esclusione di quest'ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, anche qualora il servizio di cui trattasi non gli sia stato aggiudicato” (cfr. Corte giustizia UE sez. VIII, 26/09/2024, n.403).
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