PARITÀ DI GENERE: NECESSARIO L'ACCREDITAMENTO SPECIFICO DELL'ENTE CERTIFICATORE (108.7)
È illegittima l'attribuzione del punteggio premiale per la parità di genere qualora la certificazione prodotta dall'operatore economico sia rilasciata da un ente privo di accreditamento specifico per la prassi UNI/PdR 125:2022, non essendo sufficiente un accreditamento generico internazionale.
"L’ente che rilascia la certificazione sulla parità di genere debba essere accreditato [solo] a livello generale in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 1721-1 (accreditamento obbligatorio), [e non anche] in conformità alla norma UNI/PdR 125:2022 (accreditamento specifico), affinché la certificazione possa considerarsi valida [...], posto che lex specialis, nel richiamare espressamente la norma UNI/PdR 125:2022, era chiara nel richiedere la necessità, ai fini dell’attribuzione del punteggio, dell’accreditamento 'specifico' nel settore di cui si discute".
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