OBBLIGATORIETA' PARITA' DI GENERE E PREDETERMINAZIONE CRITERIO DI PROSSIMITA' (108.7)
L'Autorità ribadisce che la lex specialis deve predeterminare i criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi. La "prossimità territoriale", se utilizzata come criterio premiale, deve essere declinata in aspetti concreti (distanza, stabilità della sede, risorse in loco) per consentire offerte consapevoli e un controllo ex post sulla logicità della valutazione. Un punteggio numerico è considerato motivazione sufficiente solo se i criteri sono analitici e articolati; in caso contrario, è necessaria una motivazione verbale.
Inoltre, l'art. 108, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 impone come obbligatoria (e non discrezionale) l'inclusione del criterio premiale relativo alla parità di genere. Infine, la Commissione non può derogare ai massimali di punteggio fissati dal disciplinare, né applicare formule diverse da quelle bandite, poiché ciò viola il principio di trasparenza e di par condicio.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui


