Giurisprudenza e Prassi

PARI OPPORTUNITÀ – OMESSA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO – NON SI APPLICA IL SOCCORSO ISTRUTTORIO (101)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

La disposizione della cui applicazione si discute - art. 47, comma 7, d.l. n. 77/2021 - non presuppone che, ex ante ed a prescindere dalle specifiche caratteristiche organizzative di ciascun potenziale concorrente, sia accertata in positivo la necessità di assunzione di nuovo personale, ma semmai, in negativo ed al fine di escludere il relativo obbligo dichiarativo, che, in ragione delle caratteristiche oggettive dell’appalto, debba escludersi la necessità di nuove assunzioni ai fini dell’esecuzione della commessa: la concreta necessità delle assunzioni, quale condizione per il rispetto della quota di riserva a favore degli occupati giovanili e femminili, attiene infatti alla fase attuativa del suddetto obbligo e, quindi, alla esecuzione dell’appalto, in vista della quale l’impresa aggiudicataria deve procacciarsi, ove già non ne disponga nella misura sufficiente, il personale necessario alla realizzazione della prestazione contrattuale.

Tale interpretazione va posta in relazione alla già evidenziata portata generale della lex specialis, la quale opera a prescindere dalle caratteristiche organizzative di ciascun potenziale concorrente, sì che solo quando, indipendentemente da queste ultime e per ragioni connesse alla tipologia dell’appalto, sia prevedibile a priori che non sia necessaria l’assunzione di nuovo personale, il suddetto obbligo dichiarativo può ritenersi ridondante e la sua imposizione, ad opera della disciplina di gara, illegittima.

Con il successivo motivo di appello, la parte appellante lamenta che il T.A.R. ha omesso di considerare che le Linee guida approvate con D.P.C.M. del 7 dicembre 2021 indicano esemplificativamente, tra le ipotesi in cui può derogarsi all’obbligo di prevedere nella lex specialis le misure a favore dell’occupazione giovanile e femminile, tra cui la previsione, quale “requisito essenziale dell’offerta”, della dichiarazione di impegno all’assunzione, nel caso di aggiudicazione, di una “quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile” e di una “quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l’esecuzione dell’appalto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”, il caso delle “procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale”.

Nemmeno la censura in esame può essere accolta.

Deve infatti osservarsi che la parte appellante non offre alcuna concreta dimostrazione del fatto che, ai fini dell’esecuzione della fornitura (comprensiva dei molteplici e complessi servizi accessori, connessi e strumentali individuati dal Capitolato tecnico), non sia necessario assumere più di due unità di personale.

Deve anzi osservarsi che proprio la situazione organizzativa della ricorrente – il cui organico è formato da quattro unità – dimostra che imprese aventi una minore consistenza di personale, per ipotesi pari ad una sola unità, avrebbero la necessità di assumere almeno altre tre unità, al fine di eseguire correttamente e tempestivamente la fornitura di cui si tratta: ciò tanto più ove si consideri che i dipendenti di una impresa sono abitualmente impegnati nella esecuzione di più forniture e non possono quindi essere dedicati in esclusiva alla esecuzione di quella oggetto di causa.



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