Giurisprudenza e Prassi

RTI - PAGAMENTO DIRETTO ALLA MANDANTE - LEGITTIMA DEROGA ALLA RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA DELLA CAPOGRUPPO (68.7)

TRIBUNALE DI RAVENNA SENTENZA 2025

Va premesso in diritto che, per legge (cfr. – ora - abrogati art. 37, comma 16, D.Lgs n. 163/2006, art. 48, comma 15, D.Lgs n. 50/2016, art 23, comma 9, D.Lgs. n. 406/1991, nonché il vigente art. 68, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023), al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

Il rapporto esistente tra le imprese mandanti e la mandataria-capogruppo è, quindi, considerato di mandato con rappresentanza, gratuito e irrevocabile e la mandataria è legittimata a compiere, nei soli rapporti con la stazione appaltante, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto (cfr., tra diverse, in motivazione, Cass. sent. n. 3808/2016).

La ratio di tale rappresentanza esclusiva è, come noto, quella di consentire alla stazione appaltante di avere un unico interlocutore, in modo tale da semplificare i rapporti con un raggruppamento per l'intera durata del contratto (cfr., in tal senso, in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 24594/2025).

Occorre allora chiedersi, per quanto rileva nel caso di specie, se fosse consentito alle parti costituenti l’ATI, nell’ambito della loro autonomia privata (art. 1322 c.c.), di stabilire - in deroga al mandato ex lege ad incassare somme di denaro da parte della mandataria - che i pagamenti della stazione appaltante potessero avvenire direttamente (anche) nei confronti della mandante, se ciò avvenne e se, pattuita una tale deroga alla disciplina legale del potere d’incasso del mandatario, ovviamente non opponibile di per sé alla stazione appaltante in ragione della disciplina legale a tutela del committente, il pagamento eseguito da questo direttamente nei confronti del mandante, creditore della somma, potesse ritenersi liberatorio per il committente. Dal primo punto di vista deve osservarsi che, per quanto concerne il rapporto interno tra i soggetti costituenti l’ATI, non si appalesano sussistenti ragioni perché, nella loro autonomia privata (art. 1322 c.c.), i componenti di un’ATI non possano pattuire che anche la società mandante abbia il potere di incassare somme dalla stazione appaltante. Si tratterà, ovviamente, di una pattuizione derogante - solo nei rapporti interni - la disciplina legale del potere esclusivo della mandataria d’incassare somme di denaro dalla committente, di per sé inefficace nei confronti di questa, ma che consente alla stazione appaltante di eseguire il pagamento direttamente nei confronti della mandante (essendo il mandato esclusivo ed irrevocabile ad incassare somme di denaro in favore del mandatario volto a tutelare interessi della stazione committente non indisponibili sotto questo profilo).


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