Giurisprudenza e Prassi

FALLIMENTO SOCIETARIO - PAGAMENTO DIRETTO PA AGLI ENTI PREVIDENZIALI - INEFFICACE

CASSAZIONE CIVILE SENTENZA 2025

Dispone l'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 207/2010 pro tempore, «nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile». Tale disposizione abrogata dal d. lgs. n. 50/2016, a sua volta abrogato dal d. lgs. n. 36/2023 prevede che il committente proceda al pagamento diretto, in luogo dell'appaltatore, in favore di INPS della quota del Corte di Cassazione copia non ufficiale corrispettivo dovuto all'appaltatore pari ai crediti contributivi vantati da INPS nei confronti dell'appaltatore medesimo, ove risulti accertata una inadempienza contributiva in base al DURC.

La legge dispone, pertanto, che il pagamento che il committente avrebbe dovuto eseguire all'appaltatore può essere eseguito «direttamente agli enti previdenziali» limitatamente agli importi per i quali sia stata accertata una inadempienza contributiva. Lo strumento del pagamento sostitutivo costituisce una forma di tutela per il creditore, che consente come in caso di subappalto di «trasferire i pagamenti dovuti direttamente» all'avente diritto per la quota di sua spettanza nei confronti del proprio creditore (Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, Vitali, C-63/18, punto 29).

Il che non esclude, anzi implica che il creditore che gode di questo pagamento diretto o trasferimento del pagamento dovuto all'originario creditore, per la quota di spettanza del creditor creditoris è destinatario di un pagamento già spettante al proprio creditore, che in quanto tale viene eseguito dopo la dichiarazione del fallimento del debitore. Il mentovato pagamento è, in quanto tale, inefficace nei confronti della massa, trattandosi di pagamento eseguito in luogo del debitore insolvente al proprio creditore non diversamente dagli altri pagamenti eseguiti dal debitore medesimo, la cui inefficacia è principio generale dell'ordinamento a tutela della conservazione della massa attiva fallimentare oggetto di spossessamento (Cass., n. 16958/2021; Cass., n. 7477/2020;Cass., n. 4820/2011), esso stesso costituente la ragione fondante dello spossessamento del fallito (Cass., n. 1227/2016; Cass., n. 7508/2011; Cass., n. 4957/2000).


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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA: Certificato che attesta la regolarità di un operatore economico nei versamenti dovuti a INPS, INAIL e Casse Edili. La sua irregolarità è causa di esclusione automatica. (Riferimento: Art. 94, comma 6 e Allegato II.10)
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA: Certificato che attesta la regolarità di un operatore economico nei versamenti dovuti a INPS, INAIL e Casse Edili. La sua irregolarità è causa di esclusione automatica. (Riferimento: Art. 94, comma 6 e Allegato II.10)