Giurisprudenza e Prassi

SOCCOMBENZA VIRTUALE PER ADEMPIMENTO TARDIVO DELL'AMMINISTRAZIONE NEL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA (34.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI Sentenza 2026

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando il creditore dichiari l'integrale soddisfacimento del credito azionato; tuttavia, le spese di lite sono poste a carico dell'amministrazione resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale qualora l'adempimento sia intervenuto solo dopo l'instaurazione del giudizio, palesando la fondatezza della pretesa del ricorrente.

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