Giurisprudenza e Prassi
Risarcimento per equivalente per inottemperanza a obblighi finanziamento PNRR
CONS. STATO Sentenza
2026
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l'inerzia o il ritardo dell'Amministrazione nell'eseguire una sentenza di riammissione al finanziamento rendano l'opera materialmente irrealizzabile entro i termini perentori e improrogabili previsti dalla fonte di finanziamento (nella specie, PNRR), il giudice deve convertire l'obbligo di esecuzione in forma specifica in risarcimento per equivalente, liquidando l'intero importo del finanziamento perso oltre rivalutazione e interessi.
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